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Bandi di concorso

Art. 19 del d.lgs. 33/2013
Art. 19 Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonche' quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.


Riferimenti normativi
- Art. 91 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

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