Lunedì, 11 luglio 2016
Contratto di appalto per lavori di ristrutturazione, riqualificazione e messa in sicurezza scuola materna di via Fiume
COMUNE DI CARAPELLE
(Provincia di Foggia)
Repertorio n.
CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA DI VIA FIUME – Importo contrattuale euro 180.019,14
CIG 64215617C5 – CUP E21E14000350002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE
L’anno duemilasedici addì tredici (13) del mese di Luglio in Carapelle nella sede Municipale avanti a me Dott.ssa Fabrizia Cusmai, Segretario Generale del Comune di Carapelle autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica-amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art.97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nei quali è parte l’Amministrazione Comunale, sono personalmente comparsi:
1) Ing. Michele Bruno nato ad Ascoli Satriano (FG) l’11/08/1963, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Carapelle , il quale dichiara di intervenire in nome e per conto ed interesse dell’Ente che legalmente rappresenta, ai sensi dell’art.107 comma 3 lett. c) del T.U. Enti Locali D.Lgs.18.08.2000 n.267, (C.F. 81000730713), giusto Decreto Sindacale prot. n. -------------- del -----, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante”;
2) Il Sig. ZINFOLLINO Sabino, nato ad Andria (BAT) il 02/09/1963 ed ivi residente alla Via M. Preti n.52, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della ditta CO.GEN. S.R.L. con sede legale in Andria alla Via Mattia Preti n.52 ed è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di BARI con il numero di Repertorio Economico Amministrativo 544944, Partita IVA: 07267790728, giusto certificato camerale prot. n. ------------------- del ------------ in atti d’ufficio, C.F./P.IVA 06786170727, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore e/o ditta”;
Comparenti della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede.
PREMESSO
CHE con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 08/04/2015 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione, riqualificazione e messa in sicurezza scuola materna di Via Fiume per l’importo complessivo di euro di cui euro 180.019,14 per lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso;
CHE nella medesima delibera veniva precisato che l’opera in questione è finanziata con fondi del Piano regionale triennale di edilizia scolastica e piani annuali di fabbisogno edilizia scolastica 2015-2017 di cui alla D.G.R. n.1139/2015.
CHE a seguito di gara per evidenzia pubblica esperita secondo il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.122 comma 9 del D.Lgs 163/2006, con Determinazione del Settore Tecnico n. 4 del 12/02/2016, si aggiudicavano definitivamente i lavori in oggetto alla ditta CO.GEN. S.R.L. per un totale di euro 180.019,14 al netto del ribasso d’asta del 31,421%, e comprensivo degli oneri della sicurezza pari a euro 12.892,55;
CHE con nota prot. n. 4571 del 15.06.2016 il RUP Ing. Bruno Mchele autorizzava il Direttore dei Lavori ing. Antonio Ricci alla consegna dei lavori in via d’urgenza sotto riserva di legge;
CHE in data 17.06.2016 il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori alla ditta CO.GEN. s.r.l., come risulta da apposito verbale redatto in pari data, agli atti del Comune, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;
CHE , data l’urgenza di stipulare il contratto, per consentire l’ultimazione dei lavori entro l’inizio dell’anno scolastico 2016-2017,
CHE con nota prot. n. _____ del ________ , si richiedeva all’UTG Prefettura di Foggia la certificazione antimafia al fine di procedere alla sottoscrizione del contratto d’appalto, anche se con l’applicazione della clausola risolutiva espressa;
CHE la certificazione antimafia alla Prefettura di Foggia dell’impresa CO. GEN. s.r.l., sulle comunicazioni relative all’art. 91 del D.lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i. ad oggi non ha avuto alcun riscontro in merito;
CHE nelle more di ricevere la comunicazione antimafia dalla Prefettura, la ditta appaltatrice ha depositato in data ......... prot. n. ........... apposita dichirazione sottoscritta con le modalità di cui all’art.38 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, con la quale attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs n.159/2011;
CHE la certificazione antimafia interdittiva non è stata a tutt’oggi comunicata all’Ente e, pertanto, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 92 , comma 3, del D.lgs. 159/2011, il presente contratto può essere stipulato anche in assenza dell’informazione antimafia ma con l’apposizione della clausola risolutiva che il contratto s’intende risolto di diritto in caso di successiva informazione interdittiva e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno.
Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivati dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
CHE con deliberazione di Giunta Comunale N.20 DEL 08/04/2015 veniva approvatoil progetto definitivo esecutivo con lo schema del presente contratto.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
La stazione appaltante dà e concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto relativo ai lavori di di ristrutturazione, riqualificazione e messa in sicurezza scuola materna di Via Fiume , secondo le regole dell’arte.
Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a Euro 180.019,14 (diconsi euro centoottantazerodiciannovevirgolaquattordici) di cui :
a) Euro 180.019,14 per lavori;
b) Euro 12.892,55 per oneri di sicurezza;
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità di detti lavori.
Articolo 3. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme di capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero l’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
Articolo 4. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Ai sensi dell’art. 106, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Carapelle ( FG) alla Piazza Aldo Moro n. 8, dove ha sede la Direzione Lavori, nominata giusta Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 61 Reg. Gen. del 24/03/2016.
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante mandati di pagamento da riscuotere presso il Tesoriere del Comune di Carapelle.
3. Ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata redatta nella forma dell’atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1.I lavori in appalto sono iniziati, giusto verbale di consegna sotto riserva di legge datato 17/06/2016, agli atti.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, è fissato in 100 (cento) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Ai sensi dell’art. 106, commma 3, del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore e la stazione appaltante hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data odierna.
Art. 7. Penale per i ritardi
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale giornaliera pari allo 1,00 per mille dell’importo contrattuale, corrispondente a Euro 131,11 ( diconsi euro centotrentuno virgola undici).
2. La misura complessiva della penale, non può superare il 10 per cento dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
3. Se l’appaltatore, ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento, a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori, perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione, superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d’Appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano, le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
Articolo 9. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Generale d’Appalto, dal D.P.R. n. 207/2010, dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli a lui imposti per legge o per regolamento.
2. In ogni caso, si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
g) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri previsti dall’art. 9.19 del C.S.A.
Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal C.S.A. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3.Le misurazioni e i rilevamenti, sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza, sono contabilizzati con gli stessi criteri per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.
Ai sensi dell’art. 133, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
Articolo 12.Variazioni al progetto e al corrispettivo
1.Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento.
2. L’elenco dei prezzi unitari allegato al contratto, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, adduzioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Articolo 13.Variazioni dei lavori
La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto d’appalto, quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportuno, senza che perciò l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010 del Regolamento generale e dell’articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dei lavori.
Articolo 14. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e ai nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.
Articolo 15. Cessione del corrispettivo d’appalto.
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Art. 16. Pagamenti in acconto e a saldo
1. All’appaltatore, ai sensi dell’art. 26 ter, comma 1, del D.L. 21/06/2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 09/08/2013, n. 98, è riconosciuta un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale.
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto per stati di avanzamento, mediante emissione del certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano l’importo di Euro 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00).
A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
I pagamenti delle rate di acconto all’appaltatore, avverranno entro giorni 30 (trenta) dalla data del ricevimento della fattura da parte della stazione appaltante.
3.La rata di saldo è pagata all’appaltatore entro giorni 90 (novanta) dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice Civile.
Art. 17. Regolare esecuzione, collaudo e gratuita manutenzione
Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di mesi 6 (sei) dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, trascorsi due anni dalla sua emissione.
L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino alla consegna dell’opera al Comune di Carapelle; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 18. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e di saldo
1. In caso di ritardato pagamento delle rate, l’appaltatore potrà richiedere gli interessi legali e quant’altro dovuto, a decorrere dalla data di effettiva disponibilità delle somme erogate dalla Regione Puglia alla stazione appaltante, comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224 del Codice Civile.
2. Trascorsi i termini nei pagamenti delle rate di acconto e di saldo, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di presentare istanza al Giudice Ordinario, per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Articolo 19. Collaudo
Il collaudo è effettuato entro il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante ed in ogni caso, decorsi due anni dalla emissione del certificato stesso.
Articolo 20 .Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore, il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, decorre il periodo di gratuita manutenzione.
Tale periodo, cessa, con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, da parte della stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 21. Risoluzione del contratto.
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi, da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza;
l) perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
m) ogni altra causa prevista dal C.S.A.
L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 22. Controversie.
E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente del Foro di Foggia.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 23. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
L’appaltatore deve osservare le disposizioni previste dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dall’art. 31 della legge n. 98 del 09/08/2013.
L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
Ai fini della regolarità contributiva è stato acquisito il D.U.R.C. del _06/11/2015 in atti d’ufficio.
Articolo 24. Piani di sicurezza.
1. L'appaltatore è obbligato a osservare le norme di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, nonché, il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dall’Ufficio Tecncio Comunale a firma del geom. Nicola Mazzilli e messo a disposizione da parte della stazione appaltante.
L’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori:
a) ha predisposto e consegnato al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione un Piano Operativo di Sicurezza. Il Piano Operativo di Sicurezza, costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, previsto dall’art. 91 e 100 del D. Lgs n. 81/2008.
b) può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
c) deve comunicare, e quindi periodicamente, a richiesta della stazione appaltante o del coordinatore, l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Articolo 25. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i, in base all’autocertificazione, antimafia, resa ai sensi dell’art. 83 del Decreto Leg.vo n. 159/2011, in data __________ prot. n. ________.
2.L’appaltatore, dichiara, di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 26. Tracciabilità dei flussi finanziari.
In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto;
e) le clausole di cui al presente articolo, devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto, in assenza di tali clausole, i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Articolo 27. Subappalto.
E’ fatto divieto di concedere anche di fatto, in subappalto o a cottimo in tutto o in parte le opere oggetto del presente contratto, senza l’autorizzazione della stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore.
Art. 28. Pagamento dei subappaltatori
La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
Articolo 29. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
L’appaltatore ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, ha presentato apposita garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva determinata in Euro 40.361,00, mediante polizza n. 2132752 rilasciata dalla Compagnie Française d’assurance le commerce extèrieur S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Agenzia di Bari/072 in data 01/07/2016 con validità dal 01/07/2016 al 30/06/2017.
Articolo 30. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell’articolo 129 del D.lgs. n. 163/2006 l’appaltatore ha presentato apposita polizza assicurativa che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, mediante polizza n. 2015/03/2233093 del 15/10/2015 rilasciata dalla REALE MUTUA Agenzia di Barletta , con scadenza 06/09/2017, e che si impegna a rinnovare alla scadenza, ove necessario, come segue:
a) per danni di esecuzione per un importo pari ad euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00);
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00).
Articolo 31. Programma di esecuzione dei lavori.
In merito alla programmazione dell’esecuzione dei lavori, si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell’esecutore, da presentare prima dell’inizio dei lavori, anche indipendente dal crono programma di cui all’art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
Nel cronoprogramma, saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Articolo 32. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Ove non sia del tutto stabilito dal presente contratto, le parti, si riportano alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice dei Contratti e al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.
Articolo 33. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio/regolare esecuzione. L’imposta di bollo e di registro, sono assolte con modalità telematiche mediante Modello Unico Informatico.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 104 del 12/09/2013.
L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
Articolo 34.Trattamento dei dati personali
La stazione appaltante, informa l’Appaltatore, che ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti comunali in materia.
Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da ventuno pagine, del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono, come segue:
Fatto, letto, confermato e sottoscritto:
Per il Comune di Carapelle
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Ing. Michele Bruno
Per l’Impresa CO.GEN. S.r.l.
Il Rappresentante Legale e Amministratore Unico
Il Segretario Generale
Dott.ssa Fabrizia Cusmai
