Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Carapelle (L. R. N. 10/2014)

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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CARAPELLE (L. R. N. 10/2014).

Data:

26 Novembre 2018

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Descrizione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V°

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10, ad oggetto "Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 dell'1/10/2018';

Vista la determinazione del responsabile del settore 3° n. 149 del 5/11/2018;

RENDE NOTO

È INDETTO, Al SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 07.04.2014, BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE, IN LOCAZIONE SEMPLICE, DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CARAPELLE , FATTE SALVE EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE.

Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione nell'ambito

regionale.

Art. 1

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

  1. Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:
  1. chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo)-,
  2. chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Carapelle , salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi nell'ambito del Comune di Carapelle o di lavoratori emigrati all'estero;
  3. chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge Regionale Puglia n. 10/2014;
  4. chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
  5. chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore a € 15.250,00 (fatto salvo il diverso limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso), determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni (il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico; qualora alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la predetta detrazione, sono calcolati nella misura del 60%). Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale 2018 (redditi 2017), al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per le indennità di accompagnamento.

La mancanza di reddito deve essere autocertificata nelle forme previste dalla legge. Deve essere, inoltre, dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di commercio.

  1. chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
  1. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:
  1. conviventi more uxorio;
  2. ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado.
  3. affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.
  4. soggetti legati da unione civile ( L. 76/2016)
  1. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati con le lettere c), d) e f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.
  2. La Giunta Regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

Art. 2

MODALITÀ' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA - PUNTEGGI

Le domande di partecipazione al presente concorso, prodotte in bollo da € 16,00, devono essere compilate esclusivamente su appositi moduli predisposti dal Comune, in distribuzione presso:

  • l'Ufficio Settore V° Urbanistica, Edilizia ed Assetto del Territorio - Piazza A. Moro 8 - Comune di  Carapelle (FG) ;
  • l'Ufficio di segreteria e Servizi Sociali Comune di Carapelle (FG);

I moduli sono, altresì, reperibili sul sito web all'indirizzo www.comune.carapelle.fg.it:

Nei predetti moduli di domanda, formulata in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sono indicati i requisiti di ammissibilità al concorso e le condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa riportate e si impegna a produrre, qualora richiesto, la documentazione utile per comprovare e verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda. Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014:

a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:

  • inferiore ad una pensione sociale (€ 5.824,00 annui un solo componente - € 11.549,00 con coniuge privo di reddito): punti 4;
  • inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.700,00 annui): punti 3;
  • inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (€ 12.336,87 annui): punti 2;

a2) nucleo familiare composto:

  • da 3 a 4 unità: punti 1;
  • da 5 a 6: punti 2;
  • da 7 ed oltre: punti 3;

a3) un componente con uno o più minori a carico: punti 2;

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1.

a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 1. Tale punteggio è attribuibile:

  • purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;

-  qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: punti 3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%;

a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: punti 1;

a8) richiedenti la cui sede lavorativa, nel Comune di Carapelle, si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: punti 1;

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: punti 4. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: punti 2;

Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;

a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;

a12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della Legge Regionale n.10/2014:

  • oltre 2 persone in più: punti 1;
  • oltre 3 persone in più: punti 2;

a13) richiedenti fruenti di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: punti 1;

a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 6;

a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: punti 6.

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento;

a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 10/2014: punti 1.

Non sono cumulabili i punteggi:

a9) con a10);

al4) con al5);

a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, é effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono, altresì, collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n. 10/2014.

Art. 3

DICHIARAZIONI

  1. Per l'ammissione al bando di concorso il concorrente deve dichiarare nel modello di domanda:
  1. di essere cittadino italiano, ovvero cittadino straniero della Comunità Europea ovvero cittadino straniero extracomunitario;
  2. di essere residente o di svolgere l'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Carapelle, ovvero di essere destinato a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito;
  3. la composizione del proprio nucleo familiare per il quale si chiede l'assegnazione così come risultante all'ufficio anagrafe;
  4. nel caso in cui del nucleo familiare fanno parte il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado o persone non legate da vincoli di parentela o affinità, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione; l'eventuale condizione di soggetto legato da unione civile ( L. 76/2016).
  5. di non essere titolare, né il richiedente, né i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località;
  6. di non aver ottenuto, né il richiedente né i componenti il nucleo familiare, l’assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
  7. il reddito complessivo conseguito nell'anno 2017 dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare per il quale viene richiesta l’assegnazione;
  8. di non aver ceduto - né il richiedente né i componenti il nucleo familiare - in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
  9. il luogo in cui dovranno essere inviate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.
  1. Per l'attribuzione di eventuali punteggi il concorrente deve dichiarare nel modello di

domanda:

  1. la data del matrimonio e/o inizio convivenza;

2 la data di inizio occupazione dell'attuale alloggio;

  1. la data di inizio della coabitazione con altri nuclei familiari nello stesso alloggio del richiedente;
  2. la volontà di formazione della famiglia entro un anno della domanda e, comunque, prima dell'assegnazione dell'alloggio.
  1. Nel caso in cui il concorrente si trovi in una e più delle condizioni soggettive ed oggettive

riportate nel modello di domanda, dovrà produrre la documentazione necessaria per l'attribuzione

del corrispondente punteggio:

  1. Certificazione relativa alle condizioni di improprietà o antigienicità e/o sovraffollamento dell'alloggio, rilasciata dalla A.S.L., dall'Ufficio Tecnico Comunale o da un professionista abilitato;
  2. Attestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di invalidità del concorrente e/o di altro componente del nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%;
  3. Certificato dell'autorità consolare attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia - da non più di 12 mesi dalla data del presente bando di concorso - dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
  4. Attestazione comprovante la qualifica di profugo;
  5. Provvedimento emesso dall'autorità competente da cui si evince la necessità dell'abbandono dell'alloggio;
  6. Provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio;
  7. Provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, ovvero verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
  8. Attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente. (L'attestato va presentato solo se la distanza fra il Comune di Carapelle e quello di residenza sia superiore a 40 km);
  9. Contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone di locazione incide in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett e), della L. R. n. 10/2014;
  10. Ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda, anche ai fini dell'attribuzione degli eventuali punteggi previsti dal presente bando.

Il Comune si riserva, inoltre, di richiedere ai concorrenti ogni documentazione ed ogni elemento utile per comprovare la situazione denunciata nella domanda.

Tutta la documentazione di cui alla precedente lettera C), nonché la eventuale documentazione che il concorrente intenda comunque presentare, deve essere prodotta in originale o in copia conforme.

Art. 4

MODALITÀ' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, corredata dalla fotocopia di un valido documento d'identità del richiedente, con l'indicazione di tutti dati richiesti, dovrà essere presentata, perentoriamente, entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, cioè entro il 10 gennaio 2019 ore 12,30 ;

  • direttamente l'Ufficio Settore Vo - Urbanistica, Edilizia ed Assetto del Territorio - Piazza A.

Moro 8 -Comune di Carapelle (FG) ;

NON SARANNO ACCOLTE LE DOMANDE CHE PERVERRANNO OLTRE TALE DATA.

Art. 5

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune, sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e accertate d'ufficio, provvede all'attribuzione del punteggio per ciascuna domanda ed alla conseguente formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. Insieme alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per trenta giorni.

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale di cui all'art. 42 della L. R. n. 10/2014, per il tramite del Comune. Il Comune, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla suddetta Commissione.

La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante.

Il Comune, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il presente bando.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva.

Art. 6

VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Prima dell'assegnazione degli alloggi sarà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

Il mutamento dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 5, del presente bando, lettere da al) ad a8), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

Il Comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al precedente comma, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione di cui all'art. 42 della L. R. n. 10/2014.

Il Comune e l'Ente Gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

Art. 7

ASSEGNAZIONE E SCELTA DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi è effettuata dal Responsabile del competente ufficio del Comune, previa verifica della permanenza dei requisiti, come in precedenza indicato.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria definitiva, secondo lo standard abitativo di cui all'art. 10, comma 2, della suddetta L. R. n. 10/2014.

Art. 8

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n. 10/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ogni utile informazione gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni di lunedì dalle ore 10,00 alle 12,00, mercoledì, dalle ore 16,30 alle ore 18,30, presso l'Ufficio Settore V° - Urbanistica, Edilizia ed Assetto del Territorio - Piazza A. Moro 8 - Comune di Carapelle (FG) - E mail: ufficiotecnico@comune.carapelle.fg.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'alt. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, in riferimento al procedimento instaurato con il presente bando, s'informa che:

  • il trattamento dei dati richiesti è funzionale all'Istruttoria per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Carapelle;
  • il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
  • il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'Istruttoria e degli altri adempimenti che attengono al procedimento;
  • l'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti comporta l'impossibilità a proseguire la procedura amministrativa;
  • il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carapelle; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore V° geom. Pio d'Atti;
  • il richiedente potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Ultimo aggiornamento: 26/09/2023, 09:24

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